NUOVE REGOLE EUROPEE DI DEFINIZIONE DI DEFAULT 

Dal primo di gennaio 2021, le Banche e le Società appartenenti al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA (GBCI) applicheranno le nuove regole europee in tema di classificazione della clientela inadempiente rispetto a un’obbligazione verso la Banca (cosiddetto ‘default’), introdotte dall’Autorità Bancaria Europea, con l’obiettivo di uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei paesi dell’UE.

Tema  Regole attuali (fino al 31/12/2020)  Nuove regole (dal 01/01/2021)
Classificazione a  

Default

Il Cliente viene classificato a default se  presenta arretrati / sconfinamenti per oltre  90 giorni consecutivi pari ad almeno il  5% del totale delle esposizioni del cliente  verso la singola Banca Il Cliente viene classificato a default se  supera entrambe le seguenti soglie di  rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi

in termini assoluti: euro 100 per le  esposizioni al dettaglio (Persone  

Fisiche e PMI) ed euro 500 per le altre  esposizioni

in termini relativi: 1% dell’importo  complessivo di tutte le esposizioni del  cliente nei confronti di Società del  

Gruppo Bancario.

Compensazione È consentita la compensazione degli importi  scaduti con le disponibilità presenti su altre  linee di credito non utilizzate o parzialmente  utilizzate dal cliente La compensazione su iniziativa della  Banca non è più consentita. Di conseguenza,  ciascuna banca o intermediario  

appartenente al Gruppo Bancario è tenuto a  classificare il cliente a default anche in  presenza di disponibilità su altre linee di  credito non utilizzate

Permanenza nello  

stato di Default

Lo stato di default viene meno nel momento  n cui il cliente regolarizza verso la Banca lo  sconfino di pagamento e/o rientra dallo  sconfinamento di conto corrente Lo stato di default permarrà per almeno 90  giorni dal momento in cui il cliente  

regolarizza – in ambito Gruppo Bancario – lo  sconfino di pagamento e/o rientra dallo  sconfinamento di conto corrente

Obbligazioni congiunte Non sono previsti automatismi di contagio  del default nel caso di obbligazioni  

congiunte (c.d. “cointestazione”)

Con riferimento alle obbligazioni  

congiunte (c.d. “cointestazione”) sono  previste alcune nuove regole di contagio  del default

se la cointestazione è in default, il  contagio può applicarsi alle esposizioni  dei singoli cointestatari; 

se tutti i cointestatari sono in default, il  contagio si applica automaticamente  alle esposizioni della cointestazione.

Classificazione a livello  di Gruppo Bancario  La classificazione a default di un cliente  presso una società del GBCI non comporta  automaticamente la classificazione a  default presso tutte le Società del Gruppo La classificazione a default sarà valutata a  livello di Gruppo Bancario Cooperativo  ICCREA (non è più consentito che un cliente  sia classificato a default presso una Società  del Gruppo e non lo sia presso un’altra)

 

La nuova disciplina, inoltre, introduce una nuova soglia per la classificazione a default nei casi di rimodulazione  dell’affidamento dovuta a difficoltà finanziarie del cliente. Qualora, per effetto della rimodulazione, si verifichi per la Banca  una perdita finanziaria superiore all’1%, la stessa è tenuta a classificare il cliente in stato di default. 

 

Alcuni consigli per farti trovare pronto 

Verifica costantemente i tuoi rapporti bancari per ottimizzare la gestione del tuo bilancio familiare ed evitare gli impatti  delle nuove regole europee: 

Hai più di un conto? Tieni sotto controllo i conti correnti che usi raramente, sui quali possono transitare occasionali  addebiti: 

  • in assenza di particolari esigenze valuta la possibilità di spostare gli addebiti sul tuo conto principale se invece ti servono più conti, non perdere mai di vista il saldo per evitare sconfinamenti e parlane con la tua  filiale per valutare la soluzione più adatta alle tue esigenze 

Prestiti o mutui in corso? Se stai pagando le rate del mutuo o di un prestito, verifica che: i tuoi finanziamenti siano dotati della possibilità di sospendere occasionalmente il pagamento della rata la data di pagamento della rata coincida con il momento in cui hai maggior disponibilità sul conto Usi una carta di credito? Fai sempre attenzione a come utilizzi la tua carta di credito: 

  • verifica puntualmente la tua disponibilità e la possibilità di rimborso delle spese che hai sostenuto se la carta è un importante strumento di gestione delle tue spese e a volte ti trovi in difficoltà a pagare il saldo,  possiamo valutare insieme le soluzioni che ti consentano di gestirla e monitorarla al meglio 

Infine, suggeriamo di tenere sotto controllo la situazione dei rapporti cointestati e/o che coinvolgano altri soggetti a Voi  direttamente connessi (es. società appartenenti allo stesso gruppo, soci garanti, etc.). 

La normativa di riferimento, introdotta dalla European Banking Autority (EBA) e recepita a livello nazionale da Banca d’Italia,  è la seguente:  

  • EBA/GL/2016/07: “Linee guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento  (UE) n.575/2013”; 
  • EBA/RTS/2016/06: “Norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie  in arretrato” e il relativo Regolamento Delegato (UE) 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017. 

 


FAQ: NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT 

Se un cliente ha una esposizione in arretrato o sconfinamento da oltre 90 giorni per un importo inferiore alla soglia di  rilevanza, deve essere classificato come inadempiente? 

Se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che il cliente non adempia alle sue obbligazioni, quest’ultimo non deve  essere necessariamente classificato in default. Per l’automatica classificazione in default l’ammontare in arretrato/  sconfinato per più di 90 giorni consecutivi deve superare le soglie di materialità stabilite dalle normative europee: 

  • Imprese: lo sconfino deve essere superiore a 500 euro (relativamente a uno o più finanziamenti in essere) e deve  rappresentare al tempo stesso più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa medesima verso la Banca; 
  • Privati e piccole e medie imprese: (da intendersi come le imprese che hanno esposizioni nei confronti di banche e  intermediari del Gruppo Bancario di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro e/o fatturato /  patrimonio attivo inferiore a 1,5 milioni di euro): lo sconfino deve essere superiore a 100 euro (relativamente a uno  o più finanziamenti in essere) e deve rappresentare al tempo stesso più dell’1% del totale delle esposizioni del  cliente medesimo verso la Banca.  

Come si calcolano i giorni di arretrato o sconfinamento? 

I giorni di arretrato o sconfinamento, si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale,  interessi e commissioni non sono stati – anche parzialmente – corrisposti. Nel caso in cui i pagamenti dovuti alla Banca, come 

definiti nel contratto di credito, siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, il conteggio dei giorni di arretrato o  sconfinamento segue il nuovo piano di rimborso, con ciò intendendo che il periodo oggetto di sospensione/rinegoziazione  non viene considerato ai fini del predetto calcolo. 

È consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dallo stesso debitore? 

L’EBA ha espressamente escluso tale possibilità. Pertanto, diversamente da quanto avveniva in passato, la Banca sarà tenuta  a classificare lil debitore in default anche nel caso in cui questa abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa Banca  che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default 

Per le esposizioni congiunte (ad esempio “cointestazioni”), cosa succede in caso di default di uno dei debitori? 

Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte, quali ad esempio le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente  responsabili per il rimborso delle stesse, il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni.  D’altro canto,  

  • nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l’obbligazione  congiunta è automaticamente considerata in default. 
  • se la cointestazione è in default, il contagio può applicarsi alle esposizioni dei singoli cointestatari 

In caso di ritardato incasso del pagamento, la Banca deve comunque considerare il cliente in default? Esistono precise situazioni tecniche di arretrato per le quali il cliente non verrà considerato in default:  1) Malfunzionamento del sistema di pagamento 

2) Ritardata esecuzione di un ordine del cliente 

3) Errori nei processi della Banca che comportano un ritardato o un inesatto accredito del pagamento effettuato 

Dopo quanto tempo la Banca può considerare il cliente non più in stato di default? 

Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dal default, devono trascorrere almeno 90 giorni dal momento in cui non  sussistono più le condizioni per classificare il cliente in default. Durante tale periodo, la Banca ne valuta il comportamento  e la situazione finanziaria e, trascorsi i 90 giorni, può riclassificare il cliente in uno stato di non default qualora ritenga che il  miglioramento della qualità creditizia di quest’ultimo sia effettivo e permanente. Fanno eccezione i casi di rimodulazione  dell’affidamento dovuta a difficoltà finanziarie del cliente, per i quali il periodo è di dodici mesi anziché tre. 

Le nuove regole in materia di default si rivolgono solo alle banche o anche agli altri intermediari finanziari? Le nuove regole in materia di default devono essere applicate non solo dalle banche, ma anche da tutti gli intermediari  finanziari non bancari, che esercitano il servizio di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma (es. società di credito  al consumo, leasing, factoring, etc.)

 

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